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COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) STATUTO COMUNALE Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 Autonomia del Comune 1.
Il Comune di Zafferana Etnea, provincia regionale di Catania, è ente locale
territoriale autonomo con proprio
statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
ha potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad
esso attribuite; è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze,
che esercitano favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà.Il Comune ha, altresì, autonomia finanziaria
di entrata e spesa, nell’ambito della quale, stabilisce e applica tributi ed
entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dispone di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo
territorio; ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. 2. Il Comune, nell’esercizio della potestà
regolamentare, tende ad affermare e rafforzare i principi della democrazia,
della trasparenza amministrativa e della legalità. Art. 2 Finalità 1.
Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo economico, sociale, civile, culturale e morale. 2.
Il Comune ispira la propria azione amministrativa al principio della
trasparenza, dell’imparzialità, della razionalità, dell’immediatezza e
semplificazione nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento,
l’efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita
nella gestione dell’ente locale. Ispira,
altresì, la propria azione al principio di sussidiarietà, secondo cui
l’esercizio delle funzioni pubbliche compete all’Autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini. In virtù di tale principio,
riconosce, altresì nei soggetti privati e nelle formazioni sociali, i
principali attori della vita sociale nello svolgimento delle funzioni di
pubblica utilità, intervenendo esclusivamente ove non siano in grado di provvedervi. 3.
Promuove e rende effettivo il diritto alla partecipazione
politico-amministrativa dei cittadini e favorisce le forme di associazione e
di cooperazione volte allo sviluppo armonico della comunità locale. 4.
Promuove lo sviluppo e la tutela delle famiglie nel rispetto delle tradizioni
civili e religiose della collettività locale. 5.
Il Comune tutela e salvaguarda le risorse naturali e ambientali per garantire
alla collettività una migliore qualità della vita, opera per la coesistenza
delle diverse specie viventi ed ispira la propria azione alla difesa e
valorizzazione dei valori storici, artistici, culturali e delle tradizioni
locali. 6.
Il Comune promuove azioni tendenti a garantire l’attuazione piena del diritto
allo studio, alla cultura e alla educazione permanente e ricorrente. 7.
Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto ad un lavoro
socialmente utile per tutti i cittadini ed in particolare per i giovani,
anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato. 8.
Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e
possibilità di realizzazioni sociali per le donne e per gli uomini. Il Comune
promuove azioni propositive per favorire pari opportunità e possibilità di
realizzazioni sociali per le donne e per gli uomini. Il Comune assume la
parità dei diritti uomo - donna come fondamento della propria azione in
attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125. L’ente istituisce una
commissione delle pari opportunità della quale fanno parte, di diritto, le elette
nel consiglio comunale e le rappresentanti delle associazioni femminili
zafferanesi. Le modalità di costituzione, di funzionamento e i compiti di
tale commissione saranno disciplinati dal regolamento. Gli organi comunali in
relazione alla propria competenza assicurano la presenza di entrambi i sessi
nelle giunte e egli organi collegiali del Comune nonché nelle "aziende
ed istituzioni da esso dipendenti". 9.Il
Comune promuove ogni azione per l’educazione alla pace e alla solidarietà
internazionale, per l’integrazione dei lavoratori extracomunitari e per il
rigetto di ogni azione di guerra fra i popoli. 10.
Il Comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la
comunità. Contribuisce insieme alla famiglia, alla scuola ed agli altri
soggetti preposti alla loro educazione civile. 11.
Nel perseguire le proprie finalità il Comune assume il metodo della
programmazione democratica e partecipa, tenendo presente, in linea di
massima, gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia,
della Regione, dello Stato e degli altri enti pubblici che operano nel
territorio. 12. I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme
specifiche, le indicazioni contenute nella circolare del 19/01/1991 dell’Alto
Commissariato per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa,
avente ad oggetto “Attività normativa degli enti locali al fine del contrasto
alle infiltrazioni mafiose”, che suggerisce norme in materia di rapporti con
la Pubblica Amministrazione sull’ordine cronologico nella trattazione degli
appalti; la concessione dei contributi od interventi assistenziali; la scelta
dei componenti la commissione edilizia; la programmazione e la priorità delle
opere da eseguire; l’istituzione di albi permanenti di appaltatori e di
fornitori per le opere di manutenzione in economia; l’introduzione del
principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e
collaudo. 13.
Il Comune riconosce e quindi valorizza il ruolo sociale, educativo, formativo
e culturale della pratica sportiva. A tal fine, in collaborazione con altri
enti ed associazioni di base, si adopera perché l’attività sportiva possa
diventare pratica diffusa in tutti gli strati e fasce di età della
popolazione. Art. 3 Territorio - sede comunale 1.
Il territorio comunale è quello determinato dal piano topografico di cui
all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall’Istituto
centrale di statistica. 2.
Di esso fanno parte il capoluogo, le frazioni di Fleri, Pisano, Petrulli e le
borgate Sarro-Civita, Passopomo, Airone-Emmaus, Poggiofelice, Caselle ed ha
una superficie complessiva di ha. 7.612. Confina a nord con il territorio dei
Comuni di S. Alfio e Milo, ad est con i Comuni di Santa Venerina e Giarre, a
sud con i Comuni di Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci Sant’Antonio ed
Acireale e ad ovest con il Comune di Nicolosi. 3.
La sede del Comune è sita nel Palazzo Municipale ed in essa di svolgono, di norma, le adunanze degli organi
collegiali. In casi eccezionali il consiglio può riunirsi in luoghi diversi
dalla propria sede. Art. 4 Stemma e gonfalone 1. Lo stemma del Comune è
costituito da una corona d’argento sovrastante uno scudo troncato che
riporta, nella sezione superiore una aquila di colore nero, su sfondo oro,
che afferra due grappoli d’uva porpora, e nella sezione inferiore di detto
scudo, la rappresentazione dell’Etna, in verde nella parte inferiore e
innevata all’estremità, con eruzione lavica sfiammante verso un campo di
cielo in azzurro tenue e colata rossa sul fianco sinistro; il tutto coronato
in basso con due fronde, di alloro e di quercia, legate all’estremità
inferiore da nastro tricolore. 2. Il gonfalone è
costituito da un drappo rettangolare di colore rosso porpora, ornato con
ricami d’oro e al centro, lo stemma civico, come decritto al comma
precedente, con in basso, l’iscrizione centrata in oro “Comune di Zafferana
Etnea”. 3.
L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinata
dalla legge e dal regolamento. Art. 5 Servizi sociali 1.
Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali compresi
quelli di protezione civile e di sicurezza sociale, con particolare riguardo
ai servizi comunali interni ed esterni, alla promozione culturale, ai
trasporti, alla viabilità e traffico, alle attività sportive e ricreative,
all’impiego del tempo libero ed al turismo sociale. 2.
Concorre, altresì, con gli enti e con le associazioni all’uopo costituite ad
assicurare l’assistenza agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai portatori
di handicap. 3.
In concorso con l’U.S.L. ed altri organismi sanitari tende ad assicurare alla
comunità, sempre nell’ambito delle proprie competenze, la tutela della salute
dei singoli, con riferimento all’ambiente ed ai luoghi di lavoro. 4.
Il Comune, nell’ambito e secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e
regionali, attua sempre nei limiti delle proprie competenze, un servizio di
assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture onde facilitare
il diritto allo studio. 5.
Il Comune tutela e valorizza con opportune iniziative avvalendosi anche della
partecipazione di enti pubblici, associazioni, privati, il proprio patrimonio
storico, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale. 6.
Nell’ambito comunale attuerà interventi sociali e sanitari previsti dalla
legge n. 104/92, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. A tal fine si
utilizzeranno tutti gli strumenti giuridici per la disciplina ed il
coordinamento degli interventi con i servizi sociali, sanitari ed educativi e
di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e l’organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti. Art. 6 Sviluppo economico, utilizzazione ed assetto del territorio 1.
Il Comune con la propria azione regolamentare ed amministrativa indirizza e
coordina lo sviluppo economico della comunità locale. Favorisce
l’associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed
economico e di partecipazione popolare al processo produttivo. 2.
Avuto riguardo alla realtà socio-economica locale, il Comune promuove
opportune azioni, mirate allo sviluppo delle attività lavorative preminenti
con particolare interesse per l’agricoltura, l’apicoltura, il turismo,
l’artigianato ed il commercio attraverso l’organizzazione o il patrocinio di
corsi di formazione, convegni, mostre, mercati, sagre al fine di valorizzare
i prodotti tipici locali ed esaltare le inestimabili risorse naturali
ambientali del suo territorio. 3.
Il Comune favorisce una politica di assetto, controllo e pianificazione del
territorio tesa ad uno sviluppo in cui siano rese compatibili le esigenze
ambientali con quelle produttive. 4.
Il Comune in particolare: a) vigila affinché l’assetto del territorio favorisca la
protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della
comunità assicurando un giusto equilibrio tra realtà ambientali ed attività
umane; b) vigila su tutto il territorio al fine di garantire un uso
del suolo e del sottosuolo, in armonia con la pianificazione urbanistica, e
di debellare ogni forma di abusivismo; c) organizza, all’interno del territorio, un sistema di
viabilità, trasporti, e parcheggi, idoneo a soddisfare le esigenze della
comunità; d) adotta opportune iniziative per il superamento delle
barriere architettoniche; e) promuove e coordina, anche d’intesa con la Provincia
regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale. 5.
Il Comune si adopera per il recupero e la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente, favorisce la soluzione del bisogno abitativo e scoraggia
la speculazione sui suoli. Art. 7 Programmazione 1.
Il Comune, nell’ambito della propria competenza: a) determina gli obiettivi della programmazione
economico-sociale e territoriale organizzando la propria azione mediante
piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla
loro specifica attuazione; b) assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti
programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nel territorio; c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di
competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 2.
Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla
formazione dei piani e programmi regionali. 3. Al fine di favorire la determinazione degli
obiettivi dello sviluppo locale,a concertare con istituzioni,soggetti
pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le
modalita’ di intervento,nonche’ le responsabilita’ e gli obblighi derivanti
dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunita’
utilizzando gli strumenti offerti dalla Programmazione Negoziata,nel rispetto
dell’art.2,comma 203, L.662/1996. A tal fine, il Comune stipula Accordi di
Programma Quadro, Patti Territoriali, Contratti di Programma e Contratti
d’Area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare,e tenendo
in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonche’
i bisogni e le priorita’ della collettivita’ locale. Titolo II ORGANI DEL COMUNE Capo I Definizione degli organi Art. 8 Organi del Comune 1.
Sono organi di governo del
Comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale. 2.
Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo. 3.
Il sindaco è responsabile
dell’amministrazione ed è il legale rappresentante dell’ente; egli esercita, inoltre, le funzioni di
ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato. 4.
La giunta comunale è organo di
nomina sindacale, collabora con il sindaco e svolge attività propositive e di
impulso nell’amministrazione attiva del Comune. 5.
Al sindaco, alla giunta ed al consiglio si applicano le norme vigenti in
materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione,
rimozione, decadenza e responsabilità. Art. 9 Obbligo di astensione 1.
Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni
di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere
parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni, ivi comprese le fasi della discussione e
votazione, riguardanti interessi propri o del coniuge o di loro parenti o
affini sino al quarto grado. L’obbligo
di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministratore, o del coniuge o di parenti o di
affini sino al quarto grado. Parimenti devono astenersi dal conferire
impieghi o incarichi professionali ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal
prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti,
somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti
soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela. 2.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l’obbligo di
allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti
affari. 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al segretario ed al
vice-segretario, in caso di sua
sostituzione. Capo II Il consiglio comunale Art. 10 Il consiglio comunale - Elezione 1.
L’elezioni del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di
incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi. 2.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso
di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 3.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il
maggior numero di voti individuali di preferenze. 4.Entro
dieci giorni dalla presentazione alla segreteria del Comune delle liste dei
candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco, i
candidati a consiglieri comunali e alla carica di sindaco devono depositare
una dichiarazione con firma autenticata delle spese che presuntivamente
sosterranno per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento: le
suddette dichiarazioni saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo
pretorio del Comune fino alla data delle elezioni. 5.Entro
tre mesi dalle elezioni o dalla nomina, i consiglieri comunali, il sindaco e
gli assessori devono depositare presso la segreteria del Comune le
dichiarazioni prescritte dall’art.7 della legge regionale n.128/82 e
precisamente: 1)
una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri le azioni di società, le quote di
partecipazione a società, l’esercizio di funzioni di amministratore e di
sindaco di società con l’apposizione della formula: "sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2)
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte sui redditi
delle persone fisiche; 3)
una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con
l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero". 6.La
dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite
affissione all’albo pretorio del Comune. I soggetti tenuti alle dichiarazioni
decadono dalla carica ove le omettono nel termine di diffida stabilito in
trenta giorni. Il procedimento per la diffida e l’eventuale decadenza viene
promosso dal consiglio
comunale a maggioranza dei presenti. Art. 11 Prerogative dei consiglieri comunali 1.
I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato. 2.
I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul
funzionamento del consiglio. 3.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate, per
l’espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente
le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le
disponibilità del Comune. Le funzioni della conferenza dei capi gruppo sono
stabilite dal regolamento. 4.
Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa e può formulare
interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento. Il
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo potrà disciplinare altre
forme e modalità di presentazione degli atti ispettivi. 5.
Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli
enti o aziende dipendenti, tutte le notizie utili all’espletamento del
mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in
essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi,
secondo le forme ed i modi disciplinati dall’apposito regolamento. 6.
E’ tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla
legge. 7.
Il consigliere comunale presenta le proprie dimissioni per iscritto alla Segreteria Comunale dell’Ente, o al
consiglio in corso di seduta. Esse hanno efficacia immediata, sono
irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. 8.
Il consigliere comunale decade,
oltre ai casi previsti dalla legge, anche per la mancata partecipazione a tre
sedute consecutive, senza che sia pervenuta, in corso di seduta, al
presidente, la giustificazione della assenza. L’assenza deve sempre risultare
da atto o comunicazione scritta del consigliere. La decadenza è pronunciata,
in via definitiva, dal consiglio con propria deliberazione. A tal riguardo,
il presidente del consiglio comunale, a seguito dell’assenza maturata ai
termini di cui sopra da parte di un consigliere, provvede ad invitare il segretario comunale ad
avviare il procedimento di decadenza, previa comunicazione scritta
all’interessato ai sensi dell’art. 8 della L.r. 30 aprile 1991, n. 10. Il
Consigliere ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento, di presentare memorie, documenti e ogni altro atto probatorio a
giustificazione delle assenze. Scaduto il termine di cui sopra, il segretario
comunale trasmette la documentazione inerente il procedimento al presidente
del consiglio, il quale sottopone ogni decisione al consiglio comunale, il
quale delibera motivatamente con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri
in carica. 9. Le indennità, lo status, il rimborso
delle spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi
all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. 10.
Tutti i consiglieri comunali sono
tenuti, al fine della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo
Comune dove, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti
relativi alla detta carica. 11.
Per assicurare la massima trasparenza, ciascun consigliere è tenuto,
dall’inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n.
128/82 relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di
cariche elettive. Tale adempimento è obbligatorio anche per i componenti
delle aziende speciali, istituzioni etc… dipendenti dall’ente. Art. 12 Norme di funzionamento 1.
Il funzionamento del consiglio, nel
quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato da apposito
regolamento, adottato a maggioranza assoluta. 2.
Il regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare: a) le modalità di convocazione, la presentazione
e la discussione delle proposte; b) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei
capigruppo; c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione; d) la presentazione e le modalità degli atti ispettivi, salvo
quanto disposto al comma 4 dell’art.11 del presente statuto; e) l’organizzazione dei lavori del consiglio anche attraverso
la razionalizzazione temporale degli interventi. Art. 13 Adunanze e sedute 1.
La prima adunanza del nuovo consiglio è disposta dal presidente uscente entro
quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora il presidente
uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto
che ha riportato il maggior numero di voti di preferenze individuali, al
quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell’assemblea sino
alla elezione del presidente. 2.
Sia nella prima adunanza sia in quelle successive, in caso di vacatio
bisognerà procedere prioritariamente alla surroga dei consiglieri mancanti
onde ripristinare il plenum del collegio. 3.
La prima convocazione del consiglio comunale eletto per la prima volta
secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/92, è disposta dal
sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la
seduta è presieduta dal consigliere anziano per preferenze individuali.
Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui ai commi precedenti, il
segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale
degli enti locali per il controllo sostitutivo. 4.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal
regolamento e comunque ogni qualvolta si debbono esprimere giudizi morali su
persone. 5.
La data, l’ora e l’ordine del giorno sono, di norma, pubblicizzate mediante manifesto da affiggere in
tutto il territorio comunale. 6. Le modalità di svolgimento delle sedute sono
disciplinate dal regolamento Art. 14 Presidenza del consiglio 1.
Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e
surroga, procede alla elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui
elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che
abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì
un vice-presidente a maggioranza
semplice. 2.
In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal
vice-presidente, con funzioni
vicarie; in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere
presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. 3.
Il consigliere che viene eletto presidente assume subito la carica
subentrando nella presidenza dell’adunanza al consigliere anziano. 4.
Il presidente del consiglio comunale
rappresenta il consiglio stesso. Presiede il consiglio, ne dirige il
dibattito e fissa il calendario dei lavori secondo quanto previsto dal
regolamento in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto e dalla
legge. 5.
I poteri e gli obblighi del presidente del consiglio, sono disciplinati dal
regolamento. 6.
La
presidenza del consiglio
comunale è dotata di appositi stanziamenti di spesa, previsto in bilancio,
per le attività di funzionamento dello stesso e per le attività promosse dal
consiglio, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali .I provvedimenti
di spesa sono adottati dal responsabile del servizio competente, su direttiva
del presidente del consiglio comunale. Art. 15 Sessione e convocazione 1.
Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua
assenza e/o impedimento dal vice presidente. 2. Il consiglio si riunisce di norma in
sessione ordinaria tre volte l’anno: entro il mese di giugno per deliberare
il rendiconto di gestione; entro il mese di settembre per deliberare la
verifica dello stato di attuazione dei programmi e dell’equilibrio di
bilancio; entro il mese di dicembre, per l’approvazione del bilancio di
previsione. 3.
Il consiglio può riunirsi in sessione straordinaria in ogni altro periodo
dell’anno: a) per determinazione del presidente; b) per richiesta del sindaco; c) per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali. secondo le modalità disciplinate dal regolamento. 4.
Le modalità di convocazione, la
diramazione dell’avviso di convocazione, l’ordine dei lavori, sono
disciplinati dal regolamento. 5. In ogni caso, nessuna proposta può
essere sottoposta a deliberazione, se non sia stata iscritta all’ordine del
giorno e se i relativi atti non siano stati preventivamente messi a
disposizione dei componenti del collegio, nei termini previsti dal
regolamento e, comunque, almeno 24 ore prima nei casi di urgenza. 6.
Le sedute dei consigli sono
pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, adottata a
maggioranza semplice dei presenti, sia dal consiglio stabilito diversamente.
La seduta è sempre segreta quando si tratti di questioni che implichino
apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone con esclusione della
elezione dei componenti del collegio di revisione dell’ente e del difensore
civico. Art. 16 Validità delle adunanze e delle deliberazioni 1. Il consiglio comunale è riunito
validamente in prima convocazione, quando è presente un numero di consiglieri
pari alla metà più uno dei componenti in carica, salvo che non sia necessaria
una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o
dall’apposito regolamento. 2.
Il numero legale sarà verificato
ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione, e solo qualora
ne faccia richiesta uno dei consiglieri presenti o venga eseguito
direttamente dal segretario comunale. 3. La mancanza del numero legale, accertato
nei modi indicati al comma precedente, comporta, per una sola volta, la
sospensione di un’ora della seduta. Alla ripresa qualora, dopo l’appello
nominale, manchi il numero legale previsto dal comma 1, la seduta è rinviata
in seconda convocazione il giorno successivo alla stessa ora, senza necessità
di ulteriore avviso. 4. In seconda convocazione, il consiglio è
validamente riunito con la presenza, accertata in sede di apertura con
appello nominale, di un numero di componenti pari a 1/3 dei consiglieri
assegnati per legge all’ente. 5.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, compresi
gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza
qualificata o quando la votazione avviene con voto limitato; in quest’ultimo
caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero dei voti. 6.
La verbalizzazione delle sedute è fatta dal segretario comunale o vice
segretario in caso di sua assenza o impedimento. 7.
Alle sedute del consiglio è tenuto a partecipare il sindaco o un assessore da
lui delegato. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di
intervento senza diritto di voto del sindaco e della giunta. Art. 17 Competenze del consiglio comunale 1.
Il consiglio Comunale definisce ed
esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi
affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del
Comune ed adottando gli atti fondamentali in conformità alle leggi ed
alle norme statutarie. 2.
Il documento programmatico di cui all’art. 34 della legge n. 142/90, come
recepito dalla legge regionale n.48/91, costituisce il principale atto di indirizzo
e la base per l’azione di controllo politico-amministrativo. 3.
Il consiglio comunale adempie funzioni specificatamente demandategli dalle
leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha
competenza esclusiva limitatamente agli atti previsti dall’art. 32 della
legge n.142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n.
48/91, con esclusione di quelli di cui alla lettera n). 4.
Le competenze di cui alla lettera n) dell’art. 32 della legge n. 142 del
1990, come introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale
n. 48/91, sono attribuite al sindaco. I relativi atti sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità
secondo quanto previsto dalla legislazione regionale in materia. In
caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e
sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
anche prima della scadenza del relativo incarico. 5.
L’esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. 6.
Il consiglio comunale esplica le funzioni di indirizzo mediante risoluzioni e
ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori
dell’attività dell’ente. Determina le scelte politico-amministrative con
l’adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, non riservate dallo statuto o dalla legge
ad altri organi dell’ente. Esercita altresì, il controllo
politico-amministrativo e la revisione economica-finanziaria, avvalendosi
della collaborazione dei revisori dei conti; l’istituzione delle apposite
commissioni speciali come previsto dal regolamento e l’istituzione di
commissioni di indagini come previsto dall’art. 19 del presente statuto. 7.
Il consiglio, nell’esercizio del proprio compito d’istituto: a) segnala all’Assessorato degli enti locali, per
l’applicazione degli interventi sostitutivi e del controllo sugli organi per
le ripetute e persistenti violazioni da parte del sindaco degli obblighi
previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell’ente. b) esprime le proprie valutazioni
sulla relazione semestrale, sullo stato di attuazione del programma, resa dal
sindaco ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n.7/92; c) esprime le proprie valutazioni sulla
composizione della giunta come previsto dalla legge, nonché sui provvedimenti
sindacali di revoca degli assessori; d)
delibera sulla mozione di sfiducia
al sindaco nei modi stabiliti dalla legge. Art. 18 Commissioni consiliari 1.
Il consiglio può avvalersi di commissioni consiliari permanenti costituite
nel proprio seno, con criterio proporzionale e con deliberazioni adottate a
scrutinio segreto. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne
disciplina le organizzazioni e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo
altresì forme di consultazioni di rappresentanti degli interessi diffusi. 2.Il consiglio comunale può istituire, nel suo
seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la
presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno
stabilite dal Regolamento del consiglio comunale. Art. 19 Commissione di indagine 1.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, al fine di effettuare accertamenti su fatti, atti,
provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l’amministrazione
comunale, può deliberare l’istituzione di commissioni di indagine,
definendone nel contempo l’oggetto, l’ambito e il termine per riferire
all’assemblea consiliare. 2.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei
capigruppo, che designeranno anche eventuali membri supplenti, è composta da
consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza
di ogni gruppo consiliare. 3.
La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo
delegato che ne coordina l’attività, può disporre audizioni ed attivare
l’accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all’oggetto
dell’inchiesta. 4.
La commissione per l’espletamento dell’incarico, ha il potere di ascoltare
gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri
dipendenti, così come può sentire i terzi interessati dall’oggetto
dell’indagine. Ha, inoltre, il diritto di accesso, mediante esami ed
eventuali copie, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in
possesso degli uffici comunali, con l’osservanza del segreto istruttorio. 5.
I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione
al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i
risultati dell’indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile
all’indagine stessa. I verbali della commissione saranno redatti dal segretario del comune o da un
dipendente del Comune incaricato dal presidente, anch’egli tenuto ad
osservare il segreto istruttorio. 6.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali
provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi
e orientamenti. Capo III Il sindaco Art. 20 Elezione del sindaco 1.
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune, come previsto dalle vigenti norme
regionali in materia, che si applicano anche per i casi di ineleggibilità,
incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le
operazioni elettorali e per la procedura di proclamazione e le operazioni di
convalida si applica la legge regionale in materia. 2.
Il sindaco presta giuramento dinnanzi al consiglio comunale. 3.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissione o
morte si applicano le norme dell’art. 16 della legge regionale n. 7/92,
esplicitato dal seguente art. 21 del presente statuto. 4.
Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco è tenuto, all’inizio del
suo mandato, agli adempimenti
previsti dalla legge e dal presente statuto, relativi alla pubblicità
della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive. Art. 21 Durata in carica del sindaco 1. Il sindaco dura in
carica 5 anni. Entra in
carica appena espletate le operazioni di convalida ed assume le funzioni
appena prestato giuramento. 2. Il Sindaco dura in carica sino alla elezione
del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato
ed il subentro del successore, potra’ compiere solo atti di ordinaria
amministrazione. 3. In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade,
mentre il Consiglio Comunale rimane in
carica fino a nuove elezioni. 4. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono
immediatamente esecutive ed irrevocabili,non necessitano di presa d’atto, e
dovranno essere comunicate dal Segretario Comunale al CO.RE.CO., al consiglio
comunale ed all’Assessorato Regionale degli Enti Locali. 5. Il voto del consiglio comunale contrario ad
una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni
degli stessi. 6. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta dalla sua presentazione. 7.Se la mozione viene approvata si procede alla
cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale, e si procede,
con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore agli
EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi
elettivi del comune, nonché all’amministrazione dell’Ente ex art. 11 L.R.
11/9/1997 n° 35. Art. 22 Generalità 1. Il sindaco è il capo dell’amministrazione
comunale e la rappresenta, assicura l’unità di indirizzo politico
amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e
all’esecuzione degli atti. Salve le competenze attribuite ad altri organi di
governo o ai dirigenti, il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì,
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
Comune. 2.
Spetta al sindaco mantenere l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla
realizzazione delle previsioni del documento programmatico e del
conseguimento degli scopi dell’ente. 3.
Il sindaco coordina e promuove
l’attività dei singoli assessori e, per un migliore espletamento delle sue
attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla
legge. 4.
Spetta al sindaco svolgere attività propositive o di impulso nei confronti
del consiglio e della giunta. 5.
Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci,
esercita, le funzioni di ufficiale di Governo. 6.
La legge disciplina l’elezione, i casi di incompatibilità e di
ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica. 7. Distintivo del Sindaco e’ la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Art. 23 Competenze del sindaco 1.
Il sindaco, quale capo dell’amministrazione, nomina, convoca e presiede la
giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo
statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune e al
segretario. In particolare, il sindaco, inoltre: a) è garante dell’attuazione e dell’osservanza
delle leggi dello stato, della regione e dei regolamenti e del presente
statuto; b) ha la rappresentanza generale del Comune; c) assicura il costante collegamento del Comune
con la Provincia, la Regione, lo Stato e l’Unione Europea, con tutte le
istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni
iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;. d) può delegare la firma degli atti di propria
competenza al Segretario Comunale o ai Dirigenti; e) dispone delle nomine attribuite alla sua
competenza dalla legge o dallo statuto; f) propone gli indirizzi generali dell’azione
politica ed amministrativa del Comune; g) rappresenta il Comune in giudizio e promuove
le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine ed incarichi;
comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e
bandi; h) vigila sull’osservanza dei regolamenti
comunali e sull’espletamento del servizio di polizia municipale; i) convoca i comizi per i referendum consultivi; l) adotta le ordinanze ordinarie previste dalle
leggi e dai regolamenti; m) indice
conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune
attuando gli indirizzi dell’organo comunale competente; n) esercita, come previsto dall’art. 26 della
legge regionale n. 7/92, le competenze previste dalla lett. n) dell’art. 32
della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91; o) conferisce con proprio atto ai soggetti in
possesso dei requisiti, le funzioni di messo comunale. Art. 24 Altre attribuzioni del sindaco 1.
Il sindaco oltre alla funzione e ai doveri propri della carica: a) dirige e coordina l’attività politico-amministrativa del
Comune e dei singoli assessori e può sospendere l’adozione di singoli atti,
eventualmente sottoponendoli all’esame della giunta per assicurarne l’unità
di indirizzo; b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici,
impartisce direttive ai dirigenti e responsabili di servizio sull’ordine
prioritario dei fini individuati dagli organi di governo dell’ente e in
ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione
amministrativa; c) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni
ed atti riservati per l’espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza; d) promuove indagini e verifiche amministrative sulle
attività del Comune; e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a
ciascun assessore; f) promuove ed assume iniziative per assicurare l’osservanza
da parte degli uffici e dei servizi di aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli
organi collegiali, disponendo l’acquisizione di atti, documenti ed
informazioni; g) presenta, ogni sei mesi, una relazione scritta al
consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta,
nonché sui fatti particolarmente rilevanti; da comunicazione scritta ai
consiglieri; h) per l’espletamento di attività connesse con materie di sua
competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non
costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all’amministrazione, come previsto dall’art.14 della legge regionale n. 7/92; i) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la
conferenza interorganica, per correlare con il presidente del consiglio, i
capigruppo consiliari, il segretario comunale ed i responsabili dei servizi,
i tempi e l’attività dell’esecutivo con quelli del consiglio comunale. l) nomina il segretario comunale nel rispetto
della normativa statale in materia; m) nomina il direttore generale dell’Ente, in
caso di convenzione con altri Comuni, sino a raggiungere il limite previsto
dei 15.000 abitanti, ovvero, in ogni caso, può conferire le funzioni di direttore
generale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, al segretario
comunale titolare. n) nomina i responsabili di Area Funzionale, cui
conferisce la direzione delle posizioni organizzative e i provvedimenti di
sostituzione temporanea; o) attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali (A.P.O.) e direttivi anche con incarichi a tempo determinato,
extra dotazione organica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge,
dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; p) nomina il nucleo di valutazione interno ai
sensi di quanto previsto dall’apposito regolamento comunale; q) attribuisce e definisce gli incarichi di
collaborazione professionale esterna, anche ad alto contenuto specialistico; r) nomina i responsabili dell’ufficio statistica,
dello sportello unico per le attività produttive, del servizio comunale di
protezione civile, dei servizi informatizzati; s) individua il funzionario tecnico “datore di
lavoro” ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e succ.ve modifiche ed integrazioni; t) nomina l’economo comunale. 2.
Le nomine fiduciarie del Sindaco
hanno durata massima corrispondente a quella del suo mandato e cessano
automaticamente alla cessazione dello stesso, con esclusione degli incarichi
di direzione d’area affidati ai dipendenti, delle nomine dei componenti della
Commissione Edilizia Comunale, del Nucleo di Valutazione e del Direttore
Generale, i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni in regime di
prorogatio sino alle nuove nomine. Art. 25 Vice sindaco 1. Il vice sindaco è l’assessore che ha delega
generale per l’esercizio di tutte le funzioni nei casi di assenza o
impedimento del sindaco, ivi comprese le funzioni di cui all’art. 38 della
legge n. 142/90. In tali casi, la delega opera automaticamente. 2.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano
le funzioni sostitutive del sindaco, in ordine di età. 3.
Il sindaco può assegnare ad ogni assessore funzioni in materie raggruppate
per settori omogenei e per progetti integrati. Delle deleghe attribuite al
vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed
agli altri organi previsti dalla legge. Il sindaco può modificare le
competenze di ogni assessore, per motivi di coordinamento ed in relazione a
progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio. 4.
Ferma restando l’applicazione del sesto comma dell’art. 38 della legge n.
142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo, il sindaco delega le sue
funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore, ad un eleggibile
alla carica di consigliere residente nella frazione. L’atto di delegazione
specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente
al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni, nonché sulle loro
condizioni e bisogni. 5.
L’assessore, oltre i compiti che gli derivano dall’appartenenza all’organo
collegiale, ha le seguenti competenze: a) propone le deliberazioni per la giunta assumendosene la
responsabilità politica; b) controlla l’andamento dei servizi, formulando, se
necessario, direttive di natura politica per garantire l’indirizzo formulato
e il perseguimento degli obiettivi della giunta; c) emana, su delega del sindaco, atti di competenza di
questo. Art. 26 Nomina e composizione della giunta municipale 1.
La giunta municipale, è nominata dal sindaco che ne sceglie i componenti tra
i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale ed a sindaco. Il sindaco eletto al
secondo turno, è vincolato nella nomina agli assessori già proposti all’atto
di presentazione della candidatura. 2. La giunta municipale è composta dal
sindaco, che la presiede e da un numero di 6 assessori. 3.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità,
sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri ed il sindaco,
le cui cause devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla
carica entro dieci giorni dalla nomina. L’assessore entra in carica con
l’atto di nomina ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento. 4.
Agli assessori si applicano, altresì, le specifiche incompatibilità alla
carica e i divieti anch’essi previsti dalla legge e le relative sanzioni. 5.
Gli assessori, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni,
prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri, in
presenza del segretario comunale, che ne redige il processo verbale. Gli
assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono con dichiarazione
scritta del sindaco. 6.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che
comunicati ai soggetti previsti dall’art. 12 della legge regionale n. 7/92,
dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei
responsabili dei servizi e pubblicati all’albo pretorio. 7.
Per assicurare la massima trasparenza, anche gli assessori sono tenuti,
all’inizio del loro mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n.
128/82. Art. 27 Durata in carica e cessazione della giunta 1.
La giunta dura in carica 5 anni e la
cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la
cessazione dalla carica dell’intera giunta. I componenti la giunta,
nel corso del quinquennio,
possono essere revocati dal sindaco, che ha l’obbligo di relazionare sulle
motivazioni del provvedimento di revoca al consiglio. 2.
In caso di revoca, dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la
giunta, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori, comunicando tale
provvedimento agli organi competenti. 3.
Le dimissioni dalla carica di assessore comunale sono depositate presso la
segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono
irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto. Art. 28 Funzionamento della giunta 1.
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che
stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti
dagli assessori e, tranne comprovati casi d’urgenza, delle proposte di
deliberazioni depositate in segreteria. 2.
Le modalità di convocazione, di funzionamento e di svolgimento delle sedute
sono stabilite dalla stessa giunta, ivi compreso ogni altro aspetto connesso
al proprio funzionamento. 3.
La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti e adotta
gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le
sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i
responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi, nonché
professionisti la cui presenza, ritenuta opportuna, venga autorizzata dalla
giunta medesima con l’assenso della maggioranza. I verbali delle
deliberazioni sono redatti, a cura del segretario comunale o vice segretario, dai dipendenti
dell’ente. Art. 29 Competenze ed attribuzioni della giunta comunale 1.
La giunta comunale è l’organo del
Comune che compie tutti gli atti di amministrazione attribuitigli dalla legge, dal presente
statuto e dai regolamenti. 2.
In conformità al principio della
separazione tra compiti di indirizzo e controllo attribuiti agli organi di
direzione politica e compiti di gestione amministrativa e finanziaria
attribuiti agli organi di gestione dell’ente, la giunta comunale, persegue,
mediante l’esercizio delle sue competenze d’amministrazione ed attraverso
atti di impulso, indirizzo e direttive ai dirigenti e responsabili di
servizio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico
in base al quale è stata costituita.. 3.
Nell’ambito dell’attività propositiva e di impulso, inoltre: a) prepara lo schema di bilancio e la relazione
programmatica, il programma triennale delle OO.PP., la relazione illustrativa
al conto consuntivo; b) adotta il Piano Esecutivo di Gestione
dell’Ente, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, predisposto dal
Servizio Finanziario su direttiva del Direttore Generale, se nominato ovvero,
provvede con proprio atto all’assegnazione degli obiettivi ai responsabili di
posizione organizzativa, con le correlate assegnazioni finanziarie,
strumentali e di personale; c) adotta la dotazione organica dell’ente e le
sue variazioni, su proposta del direttore generale, predisponendo la
programmazione del fabbisogno annuale di personale; d) adotta la manovra finanziaria, impositiva e
tariffaria dell’ente, in stretta correlazione all’impostazione del progetto
di bilancio, con esclusione dei regolamenti e di ogni atto che attiene
l’ordinamento generale del tributo o della tariffa; e) autorizza l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; f) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto
ed approva transazioni e nomina i
legali cui viene conferita la difesa e rappresentanza processuale dell’ente; g) adotta le deliberazioni di modifica del piano esecutivo di
gestione, di variazione di cassa ed effettua i prelevamenti dal fondo di riserva;
h) predispone le bozze dei regolamenti e gli atti
programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio
comunale; i) approva gli accordi di contrattazione decentrata; l) stabilisce gli orari di apertura e
chiusura degli uffici di ricevimento al pubblico, nell’ambito della
contrattazione decentrata, determina modelli anche flessibili in ragione
dell’esigenza dell’utenza. m) fissa, ai sensi degli accordi decentrati, i parametri, gli
standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell’apparato, sentito il segretario comunale. n) conferisce gli incarichi di progettazione
delle opere pubbliche a professionisti esterni, nei limiti e con le procedure
previste dalla legge; o) approva la progettazione preliminare delle
opere pubbliche e, quella esecutiva soltanto in caso di mancanza di
progettazione preliminare o di massima; p) adotta, tutti i provvedimenti che la legge, lo
statuto o i regolamenti interni dell’ente, non riservino alla competenza di
altri organi di governo dell’ente, al segretario comunale o ai responsabili
di servizio; 4.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, anche per il sindaco e gli assessori
vale l’obbligo di astensione di cui all’art. 9 del presente statuto. Titolo III PARTECIPAZIONE
POPOLARE Capo I Istituti della partecipazione - Iniziativa popolare Art. 30 Organismi della partecipazione e della consultazione 1.
La titolarità dei diritti di partecipazione, fatta eccezione per l’esercizio
del voto nel referendum, oltre ai cittadini residenti, viene riconosciuta: -
ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano attività di lavoro,
di studio o vi soggiornano per motivi turistici; -
agli stranieri ed agli apolidi residenti o domiciliati che svolgono nel
Comune la propria attività di lavoro o di studio; -
agli emigrati del Comune. Art. 31 Istituti della partecipazione 1.
Sono istituti della partecipazione: a) l’iniziativa popolare e il diritto di udienza; b) gli organismi di partecipazione e consultazione; c) i referendum; d)la partecipazione al procedimento amministrativo; e) il diritto di accesso e di informazione agli atti
amministrativi; f) il difensore civico. Art. 32 Iniziativa popolare 1.
I titolari individuati all’art. 30, le organizzazioni sindacali e le altre
formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte. Tutte le
istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai
presentatori. Le proposte devono essere articolate. Le istanze, le petizioni
e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, la quale ha
facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di
promotori, sono esaminati dalla giunta comunale, entro trenta giorni dalla
loro presentazione nella segreteria generale. 2.
Il sindaco comunica l’esito delle istanze, petizioni e proposte entro
quindici giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario,
informando il consiglio comunale nella prima seduta. 3.
Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, il presidente del consiglio comunale è
tenuto ad iscrivere l’argomento al primo punto dell’ordine del giorno
del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi. 4.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed
esami delle istanze, petizioni e proposte. 5.
Tutti i soggetti indicati al 1° comma, hanno diritto di udienza presso gli
amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono
interessati, pertinenti con i compiti del comune. Al diritto di udienza
corrisponde l’obbligo di risposta e gli interessati possono richiedere che
l’udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione
prospettata e della risposta data. Delle udienze verbalizzate deve essere
conservata la documentazione, anche con mezzi informatici. Nel regolamento
per il funzionamento degli organi e degli uffici saranno previste le
ulteriori norme organizzative idonee a rendere effettivo il diritto di
udienza. Art. 33 Organismi di partecipazione 1.
Il Comune assicura, nella gestione dell’attività amministrativa la
imparzialità, la trasparenza, il buon andamento, la partecipazione dei
cittadini riuniti in associazioni. 2.
Il Comune promuove e valorizza le libere forme associative della popolazione
e le organizzazioni del volontariato, promuovendone il concorso attivo
all’esercizio delle proprie funzioni. 3.
Per facilitare le aggregazioni di interessi diffusi espressi da gruppi o
associazioni "senza fine di lucro", con particolare attenzione alle
problematiche dei giovani, dei minori, delle donne, degli anziani, delle
famiglie, dell’ambiente, del turismo, della protezione civile e dei servizi
sul territorio, il Comune concorre attivamente, ove possibile, all’esercizio
di dette attività, concedendo strutture, beni strumentali, contributi da
disciplinarsi con apposito regolamento. 4. Il consiglio comunale può istituire, anche per
consulenza propria, della giunta e del sindaco, le seguenti consulte
comunali: a)
consulta per lo sport; b)
consulta dell’economia, del lavoro e dello sviluppo turistico; c)
consulta dei giovani; d)
consulta delle associazioni; e)
consulta per gli anziani; f)
consulta per le tematiche sociali (minori, handicap, pari opportunità,
extracomunitari, alcolismo e tossicodipendenza); g)
consulta per le attività culturali, ambientali e per la pace; Può,
altresì, promuovere ogni altra forma di consultazione dei cittadini o di
particolari categorie di essi, ogni qualvolta lo ritiene opportuno. Art. 34 Riunioni ed assemblee 1.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia
appartiene a tutti i cittadini, ai titolari dei diritti di cui all’art. 30 ed
agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l’esercizio
mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o
spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità
d’uso, le limitazioni e le cautele necessarie. 2.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori,
di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per: a) la formazione di comitati e commissioni; b) dibattere problemi; c) sottoporre proposte, programmi. Capo II Referendum consultivo Art. 35 Tipologia 1.
Sono istituite le seguenti tipologie referendarie: a) consultivo; b) abrogativo Art. 36 Indizione e disciplina del referendum 1.
Il sindaco indice referendum consultivi quando lo richieda, la maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica o 1.000 cittadini iscritti nelle liste
elettorali del comune. 2.
E’ ammesso referendum su materia di esclusiva competenza comunale. 3.
Non possono essere sottoposti a referendum: a) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe; b) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o
l’emissione di prestiti od obbligazioni; c) i provvedimenti concernenti il personale comunale o i
rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni; d) i provvedimenti
relativi ad acquisti ed alienazioni d’immobili, permute, appalti o
concessioni; e) gli argomenti sui quali il consiglio deve esprimersi entro
i termini stabiliti dalla legge; f) i provvedimenti inerenti nomine, elezioni, designazioni,
revoche e decadenze; g) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme
di legge, regolamento e statuto; h) il diritto su atti amministrativi che riguardino specifici
rapporti con i privati o che siano stati emanati previi accordi con
quest’ultimi. 4.
I referendum consultivi comunali sono disciplinati dalle norme in vigore per
i referendum consultivi regionali. 5.
La richiesta di svolgimento dei referendum di iniziativa popolare deve essere
presentata da un "comitato promotore" costituito da almeno dieci
iscritti nelle liste elettorali, i quali produrranno al segretario comunale
istanza, con le firme autenticate,
di almeno 1.000 elettori, contenente i quesiti referendari. 6.
Il segretario comunale, entro cinque giorni dal ricevimento, invia al
"comitato dei garanti", di cui al successivo articolo la richiesta
pervenuta. 7.
Il "comitato dei garanti" si pronuncia sull’ammissibilità dei
referendum entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza contenente i
quesiti referendari. 8.
La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a
novanta giorni a decorrere dalla data di notifica del pronunciamento
sull’ammissibilità del referendum. 9.
Il sindaco indice, entro trenta giorni dalla data di presentazione ufficiale
delle firme raccolte, il referendum. 10.
I referendum sono validi se ha partecipato alla votazione almeno la metà più uno dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali. 11.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo,
il consiglio comunale è tenuto a discutere e a deliberare sull’argomento
oggetto del quesito in sintonia con la volontà popolare. 12.
Il risultato del referendum discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale
proclamazione dal consiglio comunale, vincola l’amministrazione a dar corso
alla volontà popolare emersa dalla consultazione con opportuna delibera. 13.
Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un’anno
e su non più di cinque quesiti. 14.
In caso di pluralità di richieste e quesiti, per l’accorpamento, l’ordine
cronologico di presentazione determina le precedenze. 15.
Sul medesimo argomento è consentita, nell’arco della legislatura, una sola
tornata referendaria. 16.
I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la
scadenza della legislatura, né nei primi dodici mesi dalle avvenute elezioni. 17.
Non si da luogo a referendum se, almeno quaranta giorni prima della
consultazione popolare l’organo competente delibera sulla materia della
richiesta referendaria. Il "comitato dei garanti" si pronunzia
sulla conformità dell’atto deliberativo, entro cinque giorni dalla
pubblicazione. Nel caso di mancata approvazione della delibera di
accoglimento da parte dell’organo tutorio, il sindaco indice la nuova data
del referendum entro trenta giorni. 18.
Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità
per la raccolta e l’autenticazione delle firme, lo svolgimento delle
operazioni elettorali e quant’altro serva a disciplinare il referendum. Art. 37 Comitato dei garanti 1.
I quesiti referendari, sia in ordine alla materia che alla formulazione sono
sottoposti al parere di ammissibilità di un "Comitato dei garanti",
composto da tre componenti di cui due eletti dal consiglio comunale con la
maggioranza semplice dei consiglieri assegnati, con voto limitato ad uno
oltre il difensore civico. 2.
Il consiglio comunale nella selezione e scelta degli eligendi sarà guidato
dai seguenti criteri: a) preparazione giuridico-amministrativa; b) imparzialità ed indipendenza dagli organi del Comune. 3.
Il "comitato dei garanti" è composto dal difensore civico, dal
segretario comunale o suo delegato in veste di segretario (senza diritto di
voto) e da due cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune eletti
dal consiglio comunale nelle forme previste dal 1° comma del presente
articolo. 4.
Non possono essere nominati "garanti": a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei
componenti la giunta comunale, del segretario comunale, del
vice segretario comunale, dei dipendenti con funzione di direzione; b) i componenti della giunta esterni al consiglio comunale; c) i consiglieri comunali, provinciali e regionali; d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune; e) i candidati alle ultime elezioni amministrative comunali; f) gli amministratori della precedente legislatura; g) i cittadini con condanne penali o carichi pendenti. 5.
Il "comitato del garanti" dura in carica cinque anni ed in ogni
caso coincidenti con la scadenza del consiglio comunale e si riunisce in
seduta pubblica. Capo III Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione Art. 38 Istruttoria pubblica 1.
L’adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e
programmi di opere di rilevante interesse pubblico, di uso del suolo e del
sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante
sull’economia e sull’assetto del territorio devono essere preceduti da
istruttoria pubblica. 2.
Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del
consiglio comunale. L’ufficio procedente, su iniziativa dell’assessore di
settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l’esame
dell’iniziativa. 3.
Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e
osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato
assistito dal responsabile del procedimento. 4.
Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni dell’iniziativa e
degli intendimenti dell’amministrazione, dichiara aperta la discussione nella
quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli
interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà
redatto apposito verbale. 5.
Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle
riunioni. Art. 39 Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini 1.
Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione e di semplificazione
delle procedure. 2.
Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento. 3.
Con apposito regolamento è assicurato ai titolari di cui all’art. 30 il
diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di
copie di atti. 4.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai titolari
di cui all’art. 30 l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure. 5.
Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all’attività dell’amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di
accedere alle strutture ed ai servizi. 6.
Il comune al fine di dare a tutti i cittadini le informazioni sull’attività
svolta dai suoi organi, può istituire un bollettino periodico, secondo quanto
disciplinato da apposito regolamento consiliare. 7.
Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei
dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi
della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Capo IV Difensore civico Art. 40 Istituzione e finalità 1.
E’ istituito l’ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale. 2.
Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti attuativi, un ruolo di garante della
imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa del Comune e
delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al sindaco o amministratori o al
consiglio, anche di propria iniziativa, gli abusi, eventuali disfunzioni,
carenze, ritardi ed irregolarità. Art. 41 Nomina e durata in carica 1.
L’incarico di difensore civico è conferito con voto segreto dal consiglio
comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza
dei quattro quinti dei consiglieri assegnati nella prima votazione e con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nelle successive
votazioni da tenersi entro trenta giorni. 2.
Il consiglio comunale nomina il difensore civico entro sessanta giorni
dall’insediamento fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,
scegliendo fra una rosa di nomi, appositamente segnalata, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando, da associazioni, da enti e parti
sociali presenti nel territorio o così candidatisi a seguito di apposita
domanda. 3.
Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una
sola volta con le stesse modalità previste per l’elezione. In ogni caso esso
svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore. 4.
Il difensore civico deve possedere i requisiti di adeguata competenza e
preparazione giuridico - amministrativa. 5.
Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico
ufficiale a tutti gli effetti di legge. 6.
Il difensore civico, prima di assumere l’incarico, giura davanti al sindaco
secondo le formule previste per i
pubblici funzionari. Art. 42 Prerogative del difensore civico 1.
Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su
inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti
direttamente dal Comune e, pertanto: a) interviene presso l’amministrazione comunale e gli enti e
aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti
amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti:
disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo
iniziative al fine di rimuovere le cause; b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché
venga a conoscenza di casi di particolare gravità; c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico
provinciale o regionale, ove esistano, qualora, nell’esercizio delle sue
funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell’attività amministrativa delegata
dalla Provincia o dalla Regione; d) ha diritto di accesso, con priorità, ai documenti
amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari,
senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per
l’espletamento del suo mandato. 2.
Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del
difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti. 3.
Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni,
di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità
giudiziaria. Art. 43 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca 1.
Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o
incompatibilità alla carica di consigliere comunale; b) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali,
provinciali e comunali; c) i parenti e gli affini fino al 4° grado del sindaco e dei
componenti la giunta; d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune; e) gli amministratori della precedente legislatura; f) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi
livello; g) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso; h) coloro che si siano candidati nelle ultime elezioni. 2.
L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva
pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o
subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel
territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune. 3.
Il difensore civico non può ricoprire analogo incarico presso altro Comune a
pena di decadenza, salvo che l’incarico di difensore civico venga svolto in
convenzione con altri comuni. In tal caso, apposita convenzione disciplinerà
in maniera proporzionale, sia le spese che l’attività prevista. 4.
L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio, che è
dichiarata dal consiglio comunale. 5.
L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la
dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non rimuove la
relativa causa entro venti giorni. 6.
Per gravi motivi connessi con l’esercizio della funzione, l’incarico può
essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e
con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. 7.
Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l’ufficio, il consiglio comunale,
entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore. Art. 44 Modalità d’intervento Rapporti con il consiglio comunale 1.
I titolari dei diritti di cui all’art.30 che abbiano in corso una pratica
ovvero, abbiano diritto, interesse ad un procedimento amministrativo in
itinere presso il Comune, gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano
non rispettate le norme vigenti, hanno la facoltà di richiedere l’intervento
del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli
uffici. 2.
Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta può
convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per
ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all’esame
della pratica e del procedimento. 3.
Ultimato l’esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d’intesa
con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica
o del procedimento, dandone immediata comunicazione scritta all’interessato,
all’ufficio competente ed al sindaco. 4.
Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco
l’inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza;
analoga comunicazione và effettuata al sindaco per inadempienze o ritardi
degli organi collegiali. 5.
Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, e può essere
sentito dal consiglio comunale e formulare suggerimenti e proposte per
migliorare l’azione amministrativa. Art. 45 Ufficio e indennità 1.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non nei
casi previsti dalla legge o dai regolamenti. 2.
Per l’esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi e
adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli
enti dipendenti. 3.
All’assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede
la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal
difensore civico. 4.
Al difensore civico spetta una indennità di carica pari al 50% di quella
massima base attribuibile al sindaco, nonché il rimborso delle spese. Titolo IV FORME ASSOCIATIVE E
DI COOPERAZIONE Art. 46 Forme associative e di cooperazione 1.
Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile
e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono
essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di
opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli
di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge, i seguenti
strumenti: a) le convenzioni tra Comuni e tra Comune e
Provincia; b) il consorzio tra comuni e la provincia e/o enti locali
diversi; c) gli accordi di
programma,conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazione 2.L’accordo di programma è finalizzato alla
definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico,
nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro
completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli
enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di
altri soggetti pubblici o privati. 3. Allo stesso modo si procede per l’approvazione
di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e
per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti. 4.Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi. 5. La conferenza può essere indetta anche quando
il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. 6. La legge disciplina procedure ed effetti degli
accordi di programma e delle conferenze di servizi. 7.Il Comune può stipulare, con soggetti pubblici
o privati,contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore
qualita’ dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi
aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali
fonti di finanziamento dell’attivita’ dell’ente locale. 8.Compete al responsabile della Posizione
Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione,nel
rispetto della legislazione di settore,e previo indirizzo specificato nel
PEG, o , in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata
dalla Giunta Comunale. Art. 47 Forme di gestione 1.
Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva
dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e
civile, può ricorrere alle seguenti forme: a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o
una azienda; b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di servizi
produttivi e di sviluppo economico e civile; d) a mezzo di istituzioni: per l’esercizio dei servizi
sociali non aventi rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata:
qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. 2.
Sono cause di incompatibilità alla nomina di rappresentanti del Comune in
seno agli enti, aziende, istituzioni e società, di cui al precedente comma,
quelle previste dagli artt.12 e 13 della legge regionale n.7/92. Art. 48 Aziende speciali 1.
Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità
giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento
approvati dal consiglio comunale. 2.
Sono organi dell’azienda speciale: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità
gestionale. 3.
Il consiglio di amministrazione dell’azienda è nominato dal sindaco fra
coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e
comprovate competenze tecniche e/o amministrative per studi compiuti, per
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici
ricoperti. 4.
Non possono ricoprire la carica di componenti del consiglio di
amministrazione coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i
soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con
poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività
concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda. 5.
I componenti del consiglio di amministrazione dell’azienda restano in carica 5 anni o comunque fino
all’insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci
giorni dalla data di nomina. Agli stessi spettano le indennità ed i rimborsi
di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell’azienda stessa. 6.
La revoca del consiglio di amministrazione, debitamente motivata, è disposta
dal sindaco. 7.
Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli
ha la rappresentanza dell’azienda e cura i rapporti con gli organi comunali. 8.
Alla giunta comunale spetta: a) esercitare, con l’assistenza del funzionario comunale
preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione; b) riferire, annualmente, al consiglio comunale, con apposita
relazione sui risultati della gestione entro il 31 maggio successivo. 9.
Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le
finalità e gli indirizzi dell’azienda ed esercita la vigilanza. Lo statuto
dell’azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell’azienda. 10.
La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto
dell’azienda. 11.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme
di legge in materia. Art. 49 Istituzioni 1.
Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi
rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi
strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.Con la deliberazione di
costituzione dell’istituzione viene approvato anche il relativo regolamento. 2.
Sono organi dell’istituzione: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente: c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità
gestionale. 3.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati
e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all’art. 48, comma 6
e con il medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di 4 anni e
comunque fino all’insediamento dei successori, che deve aver luogo non oltre
10 giorni dalla data di nomina. 4.
Il presidente rappresenta l’istituzione all’esterno ed esercita tutte le
funzioni previste dal regolamento. 5.
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il
funzionamento dell’istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento. 6.
Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell’istituzione,
nonché l’entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definitivi
dal regolamento. 7.
Alla giunta comunale spetta: a) esercitare, con l’assistenza del funzionario preposto ai
servizi, la vigilanza sulla gestione; b) riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita
relazione sui risultati della gestione entro il 31 maggio. Titolo V Attività e
Organizzazione amministrativa Art. 50 Principi generali 1.
L’attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi
stabiliti dal presente statuto privilegiando le funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella
gestionale amministrativa alla sfera burocratica. 2.
Nell’azione amministrativa e nell’organizzazione del lavoro e dei servizi,
fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto,
nonché dal buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di
informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento
dell’organizzazione dei servizi. 3.
Particolare cura è riservata all’applicazione della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché ai relativi
regolamenti attuativi e della legge regionale 30 aprile 1991, n.10. Art. 51 La struttura organizzativa dell’ente 1. Gli uffici devono essere organizzati secondo i
principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. 2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi,
disciplinante la struttura organizzativa dell’Ente, le competenze del
personale, le modalità di accesso ai posti vacanti, è adottato dalla giunta
comunale con proprio atto regolamentare, in conformità ai criteri generali
contenuti nel presente statuto o specificatamente deliberati dal consiglio
comunale. 3. La gestione amministrativa è organizzata per
obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle
risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo
approvati dal consiglio e dalla giunta comunale. 4. L’ordinamento strutturale del Comune si
articola in Aree Funzionali, finalizzati allo svolgimento dei servizi
funzionali, strumentali e di supporto. 5. L’Area si articola in servizi ed uffici ed è
strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere
costantemente ai programmi ed ai piani operativi del consiglio e della
giunta. 6. La dotazione organica del personale prevede le
dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie
professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del
personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture
organizzative ai compiti e programmi dell’ente. 7. La copertura dei posti di responsabile degli
uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di
alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta
comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali
vigenti. 8.
Ad ogni Area Funzionale è preposto un responsabile, che risponde dello
svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell’obiettivo assegnato. 9.
Ove sia ritenuto opportuno e necessario, il regolamento di sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro,
nell’ambito delle Aree. Art. 52 Incompatibilità 1.
Lo svolgimento di attività lavorative
per conto di altre pubbliche amministrazioni o enti, è autorizzato, secondo le modalità
previste dalla legge e previa autorizzazione dell’amministrazione. Art. 53 Funzioni dei responsabili dei servizi 1.
Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze previste
dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, ed in
particolare: a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le
competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del
presente statuto; b) la gestione amministrativa dell’attività dell’ente,
nell’ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del sindaco, degli
assessori e del segretario o del direttore generale se nominato. Per
l’esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi adottano atti
anche a rilevanza esterna; c) ai funzionari incaricati della direzione delle Aree
spettano, comunque: -
la presidenza delle commissioni di gara con le modalità che saranno previste
nel regolamento dei contratti; -
la determinazione del contenuto dei contratti secondo i criteri e nel
rispetto delle clausole essenziali indicate nell’atto generale della giunta; -
l’esecuzione di precedenti atti o provvedimenti deliberativi; -
l’assunzione degli impegni di spesa
nei limiti degli stanziamenti inseriti in bilancio o nel piano esecutivo di
gestione se adottato; - la liquidazione delle spese, entro i limiti
degli impegni formalmente assunti o derivanti da contratti o convenzioni e la
liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture,
somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti,
nonché altri atti di mera esecuzione di precedenti deliberazioni relativi ad
ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni; - la liquidazione delle spese a calcolo entro i
limiti degli impegni assunti con le provvedimenti amministrativi; - gli atti costituenti dichiarazione,
certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti,
nonché le autenticazioni e legalizzazioni; - le notifiche, i verbali, le diffide,
l’emissione di ruoli, gli atti dovuti per l’accertamento e la riscossione
delle entrate e la comunicazione delle relative sanzioni; - le manifestazioni di conoscenza e
documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le
valutazioni, le stime; - l’approvazione dei collaudi e dei certificati
di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture, nonché della congruità
dei prezzi qualora ne abbia la competenza professionale o di conformità dei
prezzi e a quelli preventivati ed approvati con atti deliberativi, o
contenuti in contratti, dello svincolo di cauzioni nei casi in cui non si
riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate; - gli atti successivi alla pubblicazione del
bando di gara; - i solleciti per l’adempimento di obblighi
scaturenti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti; - i rimborsi di somme erroneamente versate al
Comune; - gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal
contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi; - le autorizzazioni, concessioni edilizie ed i
provvedimenti conseguenti l’attività di vigilanza edilizia; - autorizzare le missioni al personale; - richiedere le prestazioni di lavoro
straordinario al personale dipendente nei limiti delle preventive
autorizzazioni concesse; - autorizzano i congedi e i permessi del
personale nell’ambito della disciplina regolamentare; - esercitano potere sostitutivo nei casi di
accertata insufficienza ed inefficienza della specifica attività gestionale
dei livelli sotto ordinati; - emanano direttive ed ordini nell’ambito delle
loro attribuzioni. - ogni altro atto o provvedimento amministrativo
che la legge, lo statuto o i regolamenti interni all’ente non riservino agli
organi di governo o al segretario comunale o al direttore generale, se
nominato; 2. Il sindaco, la giunta, il segretario comunale,
o il direttore generale se nominato, possono effettuare verifiche periodiche
dell’attività dei funzionari; i risultati della gestione dovranno essere
valutati in relazione ai piani operativi, che dovranno contenere
l’indicazione dei mezzi finanziari del personale e delle condizioni lavorative
ed ambientali. 3. Ad ogni funzionario cui siano attribuiti
compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia
nell’organizzazione del lavoro e nell’utilizzo delle risorse, del personale e
dei mezzi allo stesso demandati. 4.La funzione di direzione comporta l’emanazione
di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio ed atti, anche a
rilevanza esterna e quant’altro risulti necessario per il buon andamento
degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il
personale interessato deve obbligatoriamente attenersi. 5. Il coordinamento dei funzionari cui è affidata
la direzione delle Aree è di competenza del segretario comunale, il quale, se
non nominato un direttore generale, eserciterà anche le funzioni di sovrintendenza
degli uffici e dei servizi a mezzo di direttive e circolari, ovvero mediante
indizioni di apposite conferenze. Art. 54 Segretario comunale 1.
Il comune ha un proprio segretario
comunale titolare, dirigente pubblico, dipendente dell’Agenzia Autonoma dei
segretari comunali e provinciali, quale figura istituzionale, essenziale ed
obbligatoria nella struttura amministrativa dell’ente, con attribuzioni,
funzioni e competenze stabilite dalla legge ovvero attribuite dal presente
statuto o dai regolamenti interni dell’ente o, in per particolari casi ed in
via eccezionale, conferiti dal sindaco, sempre in conformità a quanto
previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 2. La nomina, la revoca e la conferma nella sede
del segretario comunale, il cui status giuridico è disciplinato con legge,
sono disciplinate dalla normativa in materia. 3. Al segretario comunale, il sindaco può, con
proprio provvedimento, attribuire le funzioni di direzione generale
dell’ente, determinandone contestualmente, in conformità a quanto previsto
dalla disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il
relativo trattamento economico aggiuntivo. In tal caso al segretario comunale
competono le funzioni e le attribuzioni previste e disciplinate nel
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 4. Al segretario comunale, il sindaco può
attribuire altre funzioni compatibili con il suo status giuridico e, in
particolare, la presidenza di commissioni, la responsabilità dell’ufficio per
l’applicazione dei procedimenti disciplinari, la presidenza del nucleo di
valutazione, la presidenza della commissione per le delegazioni di
contrattazione decentrata, studi e progettazioni di particolare
professionalità in capo tecnico giuridico. 5. Le autorizzazioni, con esclusione degli
incarichi conferiti dall’Agenzia di Gestione, ad assumere incarichi
temporanei, retribuiti, presso altri
enti e amministrazioni, università ecc, è data dal sindaco con proprio provvedimento. Art. 55 Vice segretario 1.
E’ prevista la figura professionale del vice segretario comunale per lo
svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o
sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le
diverse disposizioni di legge. Le
sostituzioni e le reggenze sono disposte, su richiesta del sindaco,
dall’Agenzia di Gestione. 2. Per l’accesso al posto di vice segretario
devono essere, comunque, previsti i medesimi requisiti culturali e
professionali previsti per l’accesso al posto di segretario comunale. Art. 56 Il Direttore Generale 1. E’ consentito procedere alla nomina del
direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. 2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato
secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione. 3. Al di fuori del caso di cui al comma 1, le
funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al
segretario del Comune, secondo quanto previsto all’art. 54, comma 3°, del
presente statuto. 4. Il direttore generale attua gli indirizzi e
gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive
impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 5.Il direttore generale svolge le funzioni
che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli
obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli
attribuiscono. 6.Per l’esercizio delle sue funzioni il direttore
generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali. Art. 57 Gruppo di coordinamento 1.
Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità
organizzative, per favorirne l’attività per progetti e programmi, è istituito
il gruppo di coordinamento dei funzionari responsabili dei servizi presieduto
e diretto dal segretario comunale o dal direttore generale se nominato ed è
composto dai responsabili degli uffici e dei servizi. Nel rispetto delle
competenze previste dalla normativa vigente nell’ente per gli organi
elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, al
gruppo spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive,
organizzative, istruttorie ed attuative. 2.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono
disciplinate dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei sevizi. Art. 58 Procedimenti disciplinari 1. I procedimenti disciplinari, in conformità a
quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia sono di competenza
dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, costituito nei modi previsti
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Art. 59 Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi 1.
L’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente
in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati
raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni
ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse
umane, strumentali e finanziarie. 2. La Valutazione delle prestazioni dei
dipendenti incaricati della direzione delle aree di posizione organizzativa è
effettuata, sulla base di criteri e parametri predeterminati di concerto con
le organizzazioni sindacali, da un nucleo di valutazione, costituito nei modi
previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 3. Sulla base di tale valutazione, viene
corrisposta ai dipendenti incaricati della direzione delle aree di posizione
organizzativa e ai dirigenti, se previsti in dotazione organica, la parte
variabile della retribuzione e costituisce giudizio per la conferma o revoca
degli incarichi da parte del Sindaco. Art. 60 Dirigenti, Collaborazioni esterne 1.
L’ente, qualora possegga le necessarie capacità di bilancio, può prevedere
nel proprio organico, anche figure dirigenziali, sia con contratto a tempo
determinato che a tempo indeterminato. 2.
Possono essere effettuati affidati incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Art. 61 Albo pretorio 1.
E’ istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al
pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo
statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. 2.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per
intero e facilmente. 3.
Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di
legge o regolamentare, debbono essere pubblicati allo albo pretorio per
quindici giorni consecutivi. 4. Le attestazioni sull’avvenuta pubblicazione
degli atti all’albo pretorio sono di competenza del segretario comunale su
apposito referto del messo comunale. Titolo VI Capo I Demanio e patrimonio Finanza locale - Attività contrattuale Art. 62 Finanza locale 1.
Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie
e trasferite, nell’ambito della legge sulla finanza pubblica. 2.
Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe. 3.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui
servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati,
adottando le relative procedure di riscossione. 3.bis.
In materia tributaria, il Comune adegua i propri comportamenti e le proprie
procedure ai principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. I regolamenti comunali in materia di
imposte, tasse e contributi, dovranno adeguarsi ai principi contenuti nello
Statuto dei Diritti del Contribuente. 4.
L’attività finanziaria, contabile e contrattuale è disciplinata, nel rispetto
della legge e dei principi contenuti nel presente statuto, con appositi
regolamenti. Art. 63 Bilancio e conto consuntivo 1.
Il Comune delibera, entro il 31
dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo
osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio
economico e finanziario. 2.
Le scelte del bilancio, debbono rispecchiare gli indirizzi del documento
programmatico e tener conto delle indicazioni contenute nell’apposita
relazione redatta dal collegio dei revisori. 3.
Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un
bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Siciliana. Il
bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli
schemi ufficiali. 4.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché
la relazione del collegio dei revisori. 5.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno
dell’anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo
sono l’occasione per l’esame e la verifica dello stato di attuazione dei
piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti. Art. 64 Inventari - Servizio di economato 1.
Apposito regolamento disciplina l’impianto, la gestione e la revisione
annuale degli inventari ed il servizio di economato. Art. 65 Attività contrattuali 1.
Gli appalti dei lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli
acquisti a titolo oneroso, le permute, le locazioni vengono perfezionati dal
Comune mediante contratti. 2.
La stipulazione dei contratti relativi deve essere preceduta da apposito
provvedimento autorizzatorio, nel quale vanno indicate con precisione: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente. 3.Tutti i contratti dell’ente vanno stipulati in
forma pubblica amministrativa con rogito del segretario comunale, salvo i
casi previsti dall’apposito regolamento sulla disciplina dei contratti. Capo II Revisori dei conti - Controllo della gestione Art. 66 Revisione economico-finanziaria 1.
Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori in conformità alla normativa
vigente in materia. 2. La composizione, le ineleggibilità ed
incompatibilità, i compiti, le funzioni e le attribuzioni, la cessazione e
decadenza, sono stabilite dalla legge. I regolamenti interni possono
stabilire altre funzioni, sempre in conformità a quanto previsto dalla legge. 3.
I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissate dal presente
articolo o siano stati cancellati o sospesi dai relativi ruoli professionali
decadono dalla carica. 4.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisori, il
consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. 5.
I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso. 6.
I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio comunale in
ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi da essi mossi all’apparato
dell’amministrazione. 7.
Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di
svolgimento dei compiti dei revisori, e disciplina forme specifiche di
controllo di gestione. Art. 67 Principi generali del controllo interno 1. Il Comune è impegnato ad istituire e
attuare i controlli interni di cui all’art. 147 del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli
altri principi di cui alI’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999,
n. 286. 2. Il regolamento di contabilità ed il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per
l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed
operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso
il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di
convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni. Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 68 Approvazione e revisioni dello statuto 1. Lo Statuto contiene le norme
fondamentali dell’Ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli
atti normativi del Comune. 2. Le
norme dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito
schema predisposto dalla Giunta Comunale e pubblicizzato con le modalita’ ed
i criteri previsti dalla legge. 3. Qualora il quorum di cui al
precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se
la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso
di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto 5. Si
osservano in proposito le disposizioni di cui alla L.R. 48/91, così come
modificata dalla L.R. 30/2000. 6. Per
quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni
legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto
applicabili e recepite dalla Regione siciliana. Art. 69 Adozione dei regolamenti 1.
Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è deliberato entro
sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto. 2.
Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di
contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi
dall’approvazione del regolamento di cui al comma precedente. 3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di
cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi
in vigore, nonché con il presente statuto. Art. 70 Entrata in vigore 1. Il
presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o
modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge,
decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune. 2.L’entrata
in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni
copia rilasciata. °°°°°°°°°° |